Prestito beni archeologici
L’Ufficio cura le richieste di prestito di beni archeologici per mostre ed esposizioni.
Il prestito deve essere autorizzato dal Ministero ai sensi dell’art. 48 del D.L.gs 22.01.04, n. 42 - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.
Procedimento
L'organizzatore dell'esposizione inoltra, almeno quattro mesi prima dell'evento (art. 48, comma 2) la richiesta di prestito dei beni alla Soprintendenza detentrice della/e opera/e. Tale richiesta deve specificare: il titolo; la tempistica di svolgimento; la sede espositiva, di cui dovrà fornire un rapporto sui sistemi di sicurezza (facility report); il progetto tecnico-scientifico della manifestazione con l'elenco dei pezzi e degli Uffici prestatori; il responsabile della custodia delle opere in prestito; la stipula della polizza assicurativa a copertura di eventuali danni, per il valore complessivo dei beni concessi in prestito (art. 48, comma 4).
L'uscita temporanea per manifestazioni può essere autorizzata sempre che siano garantite l'integrità e la sicurezza delle opere. Restano esclusi i beni che potrebbero subire danni dal trasporto o dall'esposizione e le raccolte o le opere che costituiscono il fondo principale di un museo (art. 66). Per le manifestazioni all'Estero, l'organizzatore dovrà anche trasmettere agli Istituti prestatori, la "garanzia al rientro opere" da parte della Istituzione ospitante. L'attestato di circolazione temporanea è rilasciato dai competenti Uffici Esportazione.
La durata per le manifestazioni fuori dal territorio nazionale non può superare i diciotto mesi (art. 71, comma 5), ma tale limite può essere superato, fino ad un massimo di quattro anni, in virtù di accordi internazionali stipulati tra Istituzioni italiane e straniere (art. 67 comma 1, d).
Per prassi, tra l'organizzatore e il prestatore viene stipulato un contratto di prestito in cui si indicano le condizioni di trasporto e le modalità della movimentazione.
Le Soprintendenze prestatrici trasmettono alla Direzione Generale ABAP il parere di competenza ai fini del rilascio dell'autorizzazione. Al parere sono allegate le schede conservative delle opere contenenti i dati anagrafici del bene, il valore assicurativo e la documentazione fotografica, nonché il carteggio completo ricevuto dal richiedente.
Le richieste di prestito formulate dall'organizzatore a strutture museali di Enti locali devono essere recepite dalla Soprintendenza competente per territorio e inoltrate con motivato parere alla Direzione Generale.
La Direzione Generale, acquisita tutta la documentazione e condotta l'istruttoria, ove il parere risulti positivo, emana il dispositivo autorizzativo, che è un decreto a firma del Direttore Generale.
Su richiesta dell'organizzatore, può essere rilasciata una dichiarazione di rilevante interesse culturale della mostra, ai fini dell'applicazione di agevolazioni fiscali.
Alla Direzione Generale spetta anche il compito di informare gli Uffici Esportazione e/o gli Uffici delle Dogane se le opere varcano i confini degli accordi di Schengen. La stessa procedura si applica anche nel caso di importazioni temporanee di opere da altri Paesi per mostre e manifestazioni in Italia.
Responsabile
Giovanna Pietra
070/60518229
giovanna.pietra@cultura.gov.it